Statuto

STATUTO SOCIALE


ART. 1
E’ costituita l’Associazione “Una Regione in Comune”.
L’associazione ha sede in Pordenone (PN), Via Cavallotti n.1.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di stabilire sedi secondarie in altre località della Regione.

ART. 2
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

SCOPI E ATTIVITA’

ART. 3
L’Associazione, che non ha fini di lucro, costituisce ambito di incontro, di dialogo e progettualità:

  • per analizzare i problemi sociali, economici, politici e culturali del Friuli Venezia Giulia;
  • per elaborare programmi e soluzioni che in una visione d’insieme della Regione assicurino una crescita culturale ed uno sviluppo economico sempre più omogenei e condivisi e garantiscano a tutti i cittadini servizi adeguati ai migliori standard;
  • per individuare strumenti e modalità per la riforma e la modernizzazione delle istituzioni regionali e locali avendo come obiettivo un efficiente utilizzo delle risorse, la riduzione degli apparati burocratici, il rafforzamento del ruolo dei Comuni e la loro libera associazione, la semplificazione delle procedure e la facilità di accesso dei cittadini agli uffici pubblici;
  • per valorizzare la storia, le vocazioni e le capacità delle varie realtà regionali con mezzi e risorse che le rendano capaci di affrontare con autonomia e con forte senso di un’identità comune le sfide della globalizzazione, per favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni del Friuli Venezia Giulia con le Regioni vicine e con la Comunità Europea;
  • per offrire agli operatori economici ed ai professionisti strutture e possibilità di conoscenze adeguate per acquisire un ruolo ed una presenza sempre più significativa nei rapporti con le regioni Europee ex extra Europee;
  • per assicurare un corretto utilizzo delle risorse ambientali;
  • per favorire la collaborazione tra le associazioni culturali e la loro capacità di realizzare attività di livello e valenza sovraregionale;
  • per favorire le libere associazioni di cittadini impegnati in attività sociali e di volontariato;
  • per rendere effettivi e praticabili gli istituti di democrazia diretta e accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita politica.
    Per il perseguimento di questi scopi, l’Associazione potrà promuovere qualsiasi iniziativa e compiere tutte le attività che il Consiglio direttivo riterrà utili od opportune, promuovere e/o sostenere movimenti politici, gruppi e persone che agiscano in coerenza con i suoi fini, partecipare con liste di propri candidati, ed eventualmente d’intesa con altre formazioni politiche ad elezioni politiche, ed amministrative.
    Il simbolo che costituisce elemento essenziale di riconoscimento dell’associazione è quello raffigurato nell’immagine allegata sub. A allo statuto per formarne parte integrante e sostanziale. Esso riporta in primo piano in colore blu la parola “cittadini” e subito a capo in colore rosso la parola “per” (seguita da uno spazio da completare a seconda delle elezioni alle quali si partecipa, a cura del presidente pro tempore del Consiglio Direttivo). Dette parole sono inserite dentro ad un cerchio bordato di colore rosso e sfondo giallo. Al centro, per tutto il diametro del cerchio con esclusione della bordatura, campeggia una colonna dorica stilizzata di colore bianco – grigio alla base della quale è riportata la scritta di colore blu “una regione in comune”.

ART. 4
Possono essere soci di “Una Regione in Comune”
a) persone fisiche
b) associazioni non riconosciute
c) persone giuridiche
Possono aderire all’associazione, con un rapporto di federazione, movimenti politici e liste civiche del Friuli Venezia Giulia; “Una Regione in Comune” garantisce la loro autonomia nel rispetto dei principi delle norme stabilite dallo Statuto.

ART. 5
Chi intende associarsi o federarsi con “Una Regione in Comune” deve presentare domanda su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. I movimenti politici e le liste civiche devono obbligatoriamente indicare le generalità della persona che li rappresenterà nell’associazione.
Il Consiglio Direttivo, valutata la rispondenza del richiedente ai requisiti e alle finalità dell’associazione decide sull’ammissione.
Costituisce impedimento all’ammissione e alla permanenza, l’iscrizione ad altro movimento o partito politico.

ART. 6
I soci e gli eventuali soggetti federati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio o di soggetto federato, una volta avvenuta l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo, viene acquisita solo dopo il versamento della quota associativa.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
La qualità di socio o di soggetto federato si perde per recesso, per esclusione, per morte del socio persona fisica ovvero per estinzione del socio associazione o persona giuridica.
Chi intende recedere deve comunicare la sua decisione con lettera diretta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’anno in corso al momento di spedizione della lettera.
Il socio o il soggetto federato possono essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui non si conformino alle finalità ed agli indirizzi dell’Associazione e alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo o per morosità.
L’esclusione ha effetto dalla data della deliberazione.

ART. 7 BIS
Ciascun socio o soggetto federato ha pieno diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione ed alle sue iniziative, nonché di concorrere nelle elezioni delle sue cariche sociali secondo le modalità infra stabilite.

PATRIMONIO

ART. 8
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e dalle altre erogazioni e contributi provenienti da privati, società, altri enti pubblici o privati, dallo Stato Italiano a qualsiasi titolo, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti nel rispetto della legge.

ART. 9
Per lo svolgimento della sua attività l’associazione utilizza le quote associative, le erogazioni e contributi ricevuti e le eventuali rendite e proventi derivanti dal suo patrimonio e dal suo realizzo.
Le risorse da assicurare alle eventuali articolazioni territoriali dell’associazione, saranno determinate dal Consiglio Direttivo tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze del territorio ad essi facenti capo.
Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 10
Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e hanno termine il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto di ogni esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione, formulati a termini di legge.
Il tutto da sottoporre ad esame ed approvazione dell’assemblea ordinaria annuale da riunirsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ricorrendone le condizioni il rendiconto di esercizio sarà sottoposto a revisione a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ORGANI

ART. 11
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio direttivo
d) il Comitato esecutivo
e) i Coordinamenti provinciali e circondariale
f) il Collegio dei revisori
g) il Collegio dei probiviri.
Nella composizione degli organi collegiali, fatta eccezione per il comitato esecutivo, andrà assicurata una adeguata rappresentanza di genere.

ART. 12
L’Assemblea è costituita dai soci persone fisiche, dai legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni non riconosciute e delle persone giuridiche socie, nonché dai rappresentanti dei soggetti federati.
Ogni associazione non riconosciuta, persona giuridica, e soggetto federato ha diritto ad un solo voto.

ART. 13
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente in carica, ovvero, col suo consenso o in sua assenza, da altra persona designata dall’assemblea.
Essa è sovrana e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti i soci e soggetti federati.
L’assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei Probiviri, approva il rendiconto di esercizio, la nota integrativa e la relazione di corredo, decide sugli indirizzi dell’associazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni della denominazione dell’associazione, del suo simbolo nonché su ogni altra modificazione dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione medesima.

ART. 14
L’assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta all’anno entro il 31 maggio, nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, indicando gli oggetti da porre all’ordine del giorno, il Collegio dei revisori o almeno i 2/10 (due decimi) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 15
L’assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli oggetti da porre all’ordine del giorno, almeno i 3/10 (tre decimi) dei soci aventi diritto al voto e nei casi previsti dalla legge.

ART. 16
Alla convocazione delle assemblee provvede il Presidente con lettera da inviare a ciascun socio, ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei probiviri, nonché, se nominata, alla società di Revisione, almeno dieci giorni prima della data fissata, ovvero, nello stesso termine, mediante posta elettronica.

ART. 17
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci e degli eventuali soggetti federati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun socio o eventuale soggetto federato non potrà essere portatore di più di una delega rilasciata da altro socio o eventuale soggetto federato.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno i 3/4 dei soci e degli eventuali soggetti federati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 18
Il Presidente è eletto dall’assemblea. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza dei voti sia dei soci che degli eventuali soggetti federati presenti.
Il Presidente dura in carica due esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi, ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo ed esercita i poteri di questo in caso di urgenza.
In caso di suo impedimento è sostituito dal vice-presidente vicario e, nell’ipotesi in cui anche questi sia impedito, dal più anziano di età tra gli altri vice-presidenti

ART. 19
Al Consiglio Direttivo sono demandate tutte le decisioni sulle attività necessarie od utili per il perseguimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall’assemblea.
Esso è altresì l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria dell’associazione.
E’ composto da 27 (ventisette) membri eletti dall’assemblea, 6 (sei) per ogni provincia del Friuli Venezia Giulia e 3 (tre) per il circondario di Tolmezzo, più il Presidente, e dura in carica due esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi.
Qualora esistano soggetti federati all’associazione, non meno di 1 (uno) e non più di 9 (nove) membri del Consiglio Direttivo devono essere di loro espressione.
Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo i Consiglieri e Assessori Regionali, i Presidenti di Provincia e gli eventuali parlamentari nazionali ed europei del movimento.
Il Consiglio elegge nel suo seno quattro Vice-Presidenti, uno per ciascuna provincia della Regione Friuli Venezia Giulia, attribuendo ad uno dei vice-presidenti la funzione di vicario, un segretario ed un tesoriere nonché eventualmente un rappresentante del circondario di Tolmezzo, i quali, con il Presidente che lo presiede, costituiscono il comitato esecutivo.
Il consigliere non membro di diritto che sia assente ingiustificato per più di 2 riunioni consecutive potrà essere considerato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale potrà provvedere alla sua sostituzione per cooptazione fra i soci della provincia o circondario di appartenenza del consigliere decaduto.
Identica procedura potrà essere seguita anche nel caso di dimissioni, qualora resti in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo.
Diversamente decadrà l’intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata senza indugio, a cura del consigliere più anziano non dimissionario, l’assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto sopra stabilito.
Il consigliere sostituito resta in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla definitiva sostituzione nel rispetto della rappresentanza territoriale di cui sopra e dei diritti degli eventuali soggetti federati.
Il Consiglio, oltre che programmare e curare l’attività della associazione in conformità degli scopi statutari e secondo gli indirizzi dell’assemblea, decide sulla costituzione di sedi secondarie, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, determina, anche in maniera differenziata, l’ammontare delle quote associative annuali se non vi ha provveduto l’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del rendiconto, convoca l’assemblea; può delegare compiti e funzioni specifiche al Comitato esecutivo ed ai coordinamenti provinciali, stabilisce la composizione delle liste espresse dall’associazione per le elezioni, sentiti i comitati provinciali competenti.
Il Comitato esecutivo al quale sono attribuiti compiti essenzialmente consultivi sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo, ha la stessa durata del Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza con la presenza di almeno quattro componenti, oltre al Presidente.

ART. 20
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
E’ convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; può essere convocato su richiesta di almeno 7 (sette) componenti contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Esso delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Possono partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo i componenti dei Coordinamenti Provinciali.

ART. 21
Di ogni riunione dell’assemblea e del Consiglio viene redatto verbale, trascritto su appositi libri che saranno tenuti a disposizione dei soci che possono prenderne visione.
Il rendiconto di esercizio, la nota integrativa e la relazione che lo corredano, vengono posti a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione nei dieci giorni precedenti l’assemblea convocata per l’approvazione e dopo di essa se obbligatorio, pubblicato nel sito Internet dell’associazione.
Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali e della tenuta dei libri delle Assemblee e del Consiglio direttivo.

ART. 22
Sono istituiti quattro Coordinamenti Provinciali aventi sede rispettivamente a Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia ed un Coordinamento Circondariale a Tolmezzo.
I Coordinamenti sono costituiti dai componenti del Consiglio Direttivo residenti nelle rispettive province e nel circondario di Tolmezzo, dai Consiglieri Provinciali e Comunali eletti in movimenti o liste civiche espressione di “Una Regione in Comune” o federate nella provincia di residenza, da cinque soci per ciascuna provincia e da tre soci per il Circondario di Tolmezzo eletti in assemblee provinciali locali e circondariale dei soci convocate e presiedute dai vice-presidenti provinciali; per Tolmezzo provvederà alla convocazione il suo rappresentante nel comitato esecutivo dell’associazione ed, ove non nominato, il vice-presidente della Provincia di Udine. I membri dei Coordinamenti Provinciali durano in carica un biennio.
I suddetti coordinamenti potranno organizzare la propria attività nelle forme che riterranno più opportune, sono aperti alla partecipazione consultiva di tutti i soci e soggetti eventualmente federati, di ciascuna provincia e del circondario di Tolmezzo e forniscono al Consiglio Direttivo le indicazioni di loro competenza territoriale sulla composizione delle liste partecipanti alle elezioni.
Decidono, presente la maggioranza di chi li compone, a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 23
Le modalità con le quali si procede alle votazioni nell’Assemblea dell’Associazione e nelle assemblee provinciali o circondariale sono stabilite dal Presidente dell’assemblea stessa, salva diversa determinazione assembleare presa a maggioranza sia dai soci che dagli eventuali soggetti federati, presenti.
Peraltro nell’assemblea ordinaria avente per oggetto l’elezione del Consiglio Direttivo, qualora vengano presentate più liste di candidati, i 2/3 dell’organo da nominare spetteranno a quella che avrà conseguito il maggior numero di voti ed il restante terzo alle altre liste proporzionalmente ai voti riportati.
Le liste potranno essere validamente presentate con la sottoscrizione di almeno 40 (quaranta) associati e dovranno essere composte da 27 (ventisette) candidati, 6 (sei) per ogni provincia del Friuli Venezia Giulia e 3 (tre) per il circondario di Tolmezzo assicurando anche un adeguata rappresentanza di genere.
All’interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione all’interno dei raggruppamenti provinciali e circondariale.
Qualora il Presidente dell’assemblea ritenga che tali regole non siano rispettate inviterà i presentatori della lista ad adeguarla in conformità ed, in difetto, avrà facoltà di escluderla dalle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo, con decisione motivata.

ART. 24
Il collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi.
E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge tra i suoi componenti il Presidente; controlla la gestione economica e finanziaria dell’associazione e la tenuta della contabilità; verifica il rendiconto di esercizio e lo accompagna con una sua relazione. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 25
Il Tesoriere é responsabile della gestione del patrimonio e dei fondi dell’associazione.

ART. 26
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge tra i suoi componenti effettivi il Presidente.
Decide insindacabilmente a maggioranza dei suoi componenti effettivi sui contrasti tra soci e su eventuali reclami contro esclusioni dei soci, procedure tutte nelle quali dovrà essere assicurato il diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio.

SCIOLGLIMENTO

ART. 27
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio che residuerà dopo il pagamento dei debiti e di ogni altra passività sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28
In ogni attività svolta dall’associazione, sia interna che esterna, è assicurato il rispetto della vita privata di chi vi partecipa e la protezione dei suoi dati personali, secondo legge e regole di civile convivenza democratica.
F.to Bruno Malattia
F.to Romano Jus (L.S.)